Statuto

FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN PIER MARTIRE

STATUTO

Introduzione

Il Conservatorio San Pier Martire, posto in Firenze, in Piazza San Felice 6, ha avuto origine nel 1416 nel Palazzo Buondelmonti di Porta Romana, dalle Suore Terziarie Domenicane.

L'attività dell'Ente, in oltre cinque secoli, ha riflettuto le vicende storiche della Toscana e del paese subendo, di volta in volta, modifiche alle strutture e alle modalità di svolgimento.

Riconosciuto come Opera Pia fin dal 1817, è stato eretto in Ente Morale con R.D. 19 dicembre 1897 e sottoposto alla disciplina della legge 17 luglio 1890 n. 6972.

A seguito del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 emanato in attuazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzione 7 aprile 1988 n, 396, il Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 384 del 17 dicembre 1996 ha accertato la natura private dell'Ente Opera Pia Conservatorio San Pier Martire di Firenze, il quale pertanto non è più classificato IPAB, bensì persona giuridica privata ai sensi degli artt. 12e seguenti del codice civile. Tuttavia, non è mai cambiata l'ispirazione religiosa e lo scopo stesso della sua esistenza: Istruzione, educazione professionale, intellettuale, morale e religiosa, nonché assistenza ai bisognosi del popoloso quartiere dell'Oltrarno. 


Art. l

Sono scopi del Conservatorio:

Art. 2

Saranno ammessi ad usufruire dei servizi attuali dal Conservatorio, in maniera preferenziale, i bambini, i giovani e gli adulti appartenenti a famiglie in difficoltà, senza alcuna distinzione di razza e/o religione. A tutti indistintamente verrà garantita parità di trattamento.

Art. 3

Il Conservatorio provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni eventuali degli utenti, con le elargizioni effettuate a titolo benefico da Enti, da privati cittadini o Istituzioni.

Art. 4

Il Conservatorio ha durata illimitata.

Art. 5

Sono organi del Conservatorio:

Art. 6

Il Conservatorio sarà diretto ed amministrato un Consiglio composto da 5 membri, così nominati:

Art. 7

I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente e provvede altresi all'attribuzione di altri incarichi, tra i quali quello eventuale di Tesoriere. Può essere nominato un Segretario anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fà le veci il Consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

Art. 10

I membri del Consiglio d'Amministrazione cessano dalle loro funzioni per scadenza del termine del mandato, per dimissioni o per decadenza.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio·di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Art. 11

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, chiuso al 31 dicembre.

Le altre sono da convocare ogni qual volta lo richiedano motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata d almeno due componenti il Consiglio stesso.

Art. 12 

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno 3 componenti ed a maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratta di questioni concernenti persone.

Art. 13

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione. 

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione del Conservatorio ed al suo regolare funzionamento; redige ed approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge; delibera sulle convenzioni per collaborazioni di ogni tipo; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano il Conservatorio, sia di natura ordinaria che straordinaria.

Art. 15

Spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione di rappresentare il Conservatorio e curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti che si rendano necessari, salvo riferirne al Consiglio, in un'adunanza da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 16

Se per obbligo di legge o se ritenuto opportuno, si potrà nominare un Organo di controllo in forma di Sindaco Unico da scegliere tra le categorie di soggetti aventi i necessari requisiti di legge; la durata della carica è di 2 (due) anni salvo revoca o dimissioni - fino alla data della riunione chiamata ad esaminare ed approvare il bilancio dell'ultimo anno del biennio - ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con riferimento alle disposizioni di legge. applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto :funzionamento. L'Organo di controllo potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo a tal fine potendo chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative e su determinati affari.

Art. 17

Per la gestione didattica della Scuola Elementare Parificata, il Conservatorio intende proseguire la tradizione dell'insegnamento cattolico ed avvalersi della collaborazione delle religiose della Comunità San Pier Martire appartenenti all'Unione Suore Domenicane San Tommaso d'Aquino.

Il Conservatorio stipulerà con le Religiose apposita Convenzione per 1'assegnazione dei locali dove verranno ospitate e per la definizione delle attribuzioni interne.

Art. 18

Il Conservatorio si estingue qualora di venga impossibile il perseguimento dei suoi fini. L'impossibilità dovrà essere previamente accertata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Dichiarata l'estinzione dell'Ente, il Consiglio di  Amministrazione nominerà 3 membri da scegliere tra i componenti del Consiglio stesso, al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.

Art. 19

In caso di estinzione dell'Ente, è disposto che i beni mobili e immobili siano devoluti, in ragione della loro provenienza storica e degli intenti morali della Fondazione, all'Arcidiocesi di Firenze che disponga affinché sia garantita la presenza apostolica di religiose con preferenza per le Domenicane appartenenti all'Unione Suore Domenicane San Tommaso d'Aquino.

Art. 20

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme  del codice civile in materia di persone giuridiche private.